Art. 14 — Contenuto dell'istanza
Le domande di ammissione al patrocinio presentate presso il Ministero della giustizia sono compilate e i documenti giustificativi sono tradotti in lingua italiana, inglese o francese. Il Ministero della giustizia, quale autorita' preposta alla trasmissione, assiste il richiedente provvedendo affinche' la domanda sia corredata di tutti i documenti giustificativi che a sua conoscenza sono richiesti affinche' la domanda possa essere trattata e fornisce qualsiasi traduzione necessaria dei documenti giustificativi, come previsto dall'articolo 8. Tali servizi sono forniti a titolo gratuito. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 78, comma 2, e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Testo vigente dal 1 luglio 2005
