Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito complessivo annuo lordo dichiarato ai fini fiscali non superiore a euro 9.296,22. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. In tale caso, i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. I limiti fissati dai commi 1 e 2 non ostano a che il patrocinio a spese dello Stato sia accordato al richiedente che supera il limite se egli dimostra di non poter sostenere le spese processuali di cui all'articolo 6, comma 2, a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio o della dimora abituale e quello del foro. Il patrocinio non e' concesso al richiedente che puo', nella fattispecie, disporre di un accesso effettivo ad altri meccanismi che coprono le spese processuali di cui all'articolo 3. Si applica l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Testo vigente dal 1 luglio 2005

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;116~art4 · fonte del testo

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