Art. 7 — Spese derivanti dal carattere transfrontaliero della controversia
Il patrocinio concesso dallo Stato ove pende il processo copre le seguenti spese direttamente collegate al carattere transfrontaliero della controversia:
- a)spese di interpretazione;
- b)spese di traduzione dei documenti necessari per la soluzione della controversia richiesti dal giudice o dall'autorita' competente e presentati dal beneficiario;
- c)spese di viaggio a carico del richiedente, quando la presenza fisica in aula delle persone che debbono espone il caso e' richiesta a norma di legge o dal giudice di detto Stato membro e il giudice decide che non esiste un'altra possibilita' per sentire tali persone in modo appropriato.
Testo vigente dal 1 luglio 2005
