Art. 55 — Modifiche all'articolo 132 del codice della giustizia contabile - Procedimento
All'articolo 132 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Con il decreto si assegna, altresi', il termine per la costituzione in giudizio e per la notifica dell'atto di citazione in conformita' a quanto previsto dall'articolo 88, commi 1 e 2.»;
- b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il decreto e' notificato alle parti, a cura della procura regionale, congiuntamente all'atto di citazione. La dichiarazione di accettazione deve essere sottoscritta, con firma autenticata, anche in forma amministrativa, e deve essere depositata presso la segreteria della sezione entro il termine assegnato, che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto.».
Testo vigente dal 16 ottobre 2019
