Art. 54 — Modifiche all'articolo 124 del codice della giustizia contabile - Notificazione del ricorso
All'articolo 124, comma 1, lettera a), del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al numero 1), le parole «Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali»;
- b)il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2) al prefetto ovvero alla autorita' territoriale istituzionalmente competente, nell'ipotesi in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di spettanza delle prefetture o di altra autorita' istituzionale;».
Testo vigente dal 16 ottobre 2019
