Art. 34 — Modifiche all'articolo 72 del codice della giustizia contabile - Deduzioni scritte e documentazione
All'articolo 72 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il destinatario dell'invito a dedurre puo' presentare al pubblico ministero, non oltre quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, istanza motivata di proroga del termine stesso.»;
- b)dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. In caso di pluralita' di destinatari di invito a dedurre il nuovo termine di cui ai commi 3 e 5 e' ad essi comunicato ai soli effetti della proroga della scadenza per il deposito dell'atto di citazione.».
Testo vigente dal 16 ottobre 2019
