Art. 79 — Modifiche all'articolo 174 del codice della giustizia contabile - Comunicazioni e notificazioni
All'articolo 174 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo le parole «che ha adottato l'atto impugnato» sono inserite le seguenti «e alla procura regionale» e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il ricorrente deve altresi' depositare nella segreteria della sezione le relazioni di notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza.»;
- b)al comma 3, le parole «ottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».
Testo vigente dal 16 ottobre 2019
