Art. 87 — Modifiche all'articolo 201 del codice della giustizia contabile - Forma della domanda e procedimento
All'articolo 201 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3, le parole «Il ricorso deve essere depositato, entro il termine stabilito dall'articolo 178, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «L'opposizione deve essere proposta, entro il termine stabilito dall'articolo 178, commi 1 e 2, mediante deposito»;
- b)al comma 7, le parole «nell'atto di citazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel ricorso».
Testo vigente dal 16 ottobre 2019
