Art. 83 — Modifiche all'articolo 182 del codice della giustizia contabile - Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza
All'articolo 182, del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole «all'altra parte» sono sostituite dalle seguenti «alle altre parti» e dopo le parole «entro il termine stabilito» sono aggiunte le seguenti: «; nel caso di impugnazione concernente una sentenza relativa a un giudizio di conto, il decreto di fissazione dell'udienza va in ogni caso notificato, dalla parte che lo abbia ottenuto, all'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile»;
- b)al comma 5, le parole «a norma dell'articolo 88» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 93».
Testo vigente dal 16 ottobre 2019
