Art. 81 — Modifiche all'articolo 178 del codice della giustizia contabile - Termini per le impugnazioni e decorrenza
All'articolo 178 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, le parole «di cui all'articolo 202, comma 1, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 202, comma 1, lettera b)»;
- b)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullita' della citazione o della notificazione di essa o per nullita' della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), deve essere depositata, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.»;
- c)al comma 5, le parole «Il ricorso per Cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione»;
- d)al comma 6, dopo le parole «dei termini di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «o 4»;
Testo vigente dal 16 ottobre 2019
