Le unita' navali di cui all'articolo 2, comma 1, sono munite del certificato europeo della navigazione interna, rilasciato dall'autorita' competente di cui all'allegato VI, secondo il modello previsto nell'allegato VII ed emesso conformemente alle disposizioni del presente decreto. Il certificato e' appropriato alla zona di navigazione, se la navigazione interessa le zone navigabili degli Stati membri dell'Unione europea previste dall'articolo 4 della direttiva 2016/1629/UE, tenuto conto degli allegati III e IV. Il certificato e' tenuto a bordo dell'unita' navale. Il certificato europeo della navigazione interna puo' essere modificato secondo quanto stabilito dall'articolo 2.07 dell'allegato V. Prima dell'entrata in servizio dell'unita' navale, il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante, chiede il rilascio del certificato europeo della navigazione interna all'autorita' competente di cui all'allegato VI, che provvede a seguito di visita tecnica da effettuarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 4. L'autorita' competente di cui all'allegato VI rilascia, su richiesta del proprietario, dell'armatore dell'unita' navale, o del loro rappresentante, un certificato europeo della navigazione interna alle unita' navali non soggette alle disposizioni del presente decreto nel caso in cui queste ultime soddisfano i requisiti stabiliti dall'allegato II e le disposizioni amministrative di cui all'allegato V. L'eventuale mancata rispondenza a taluni requisiti tecnici previsti nell'allegato II e alle disposizioni amministrative di cui all'allegato V del presente decreto e' annotata nel certificato europeo. Nel caso in cui l'autorita' competente ritiene che tali lacune non costituiscono un pericolo palese, l'unita' navale puo' continuare a navigare fino a quando i componenti o le parti della stessa di cui e' stata certificata la non rispondenza ai requisiti non siano sostituiti o modificati. I componenti o le parti nuove devono soddisfare i suddetti requisiti. La sostituzione delle parti esistenti con parti identiche o parti di tecnologia e costruzione equivalente nel corso di interventi di riparazione e di manutenzione periodici non si considerano una non conformita' ai sensi del presente comma. Un pericolo palese, ai sensi del comma 5, sussiste in particolare se non risultano rispettati i requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilita' e manovrabilita' o le caratteristiche specifiche dell'unita' navale di cui all'allegato II e le disposizioni amministrative di cui all'allegato V. Le deroghe previste negli allegati II e V non vanno considerate come lacune che costituiscono un pericolo palese. Il proprietario, l'armatore dell'unita' navale, o il loro rappresentante, chiede all'autorita' competente di cui all'allegato VI il rinnovo del certificato europeo della navigazione interna prima della scadenza del suo periodo di validita'. Il certificato e' rinnovato a seguito dell'ispezione di cui all'articolo 6, comma 5, intesa a verificare che l'unita' navale continua a essere conforme ai requisiti tecnici del presente decreto. L'autorita' competente di cui all'allegato VI rinnova il certificato secondo quanto stabilito all'articolo 2.09 dell'allegato V. A seguito della visita tecnica di cui all'articolo 6, comma 6, prima di un nuovo viaggio dell'unita' navale, e' rilasciato un nuovo certificato europeo della navigazione interna, che indica le caratteristiche tecniche dell'unita' navale, oppure il certificato esistente e' modificato di conseguenza. Nel caso in cui il certificato precedente e' stato rilasciato o rinnovato in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorita' competente di cui all'allegato VI informa, entro un mese dal rilascio o dal rinnovo, l'autorita' dello Stato membro dell'Unione europea che aveva proceduto al primo rilascio o rinnovo. Al momento del rilascio del certificato europeo della navigazione interna, l'autorita' competente di cui all'allegato VI verifica che non siano stati gia' rilasciati validi certificati della navigazione interna da parte di altri Stati membri dell'Unione europea nonche' validi certificati di cui all'articolo 9, comma 1, del presente decreto. Il periodo di validita' del certificato europeo della navigazione interna rilasciato alle unita' navali nuove e' fissato dall'autorita' competente di cui all'allegato VI e non supera:

  • a)cinque anni per le navi da passeggeri e le unita' veloci;
  • b)dieci anni per tutti gli altri tipi di unita' navale. Il periodo di validita' del certificato europeo della navigazione interna e' annotato sul certificato. In via eccezionale e per singoli casi, su richiesta motivata del proprietario, dell'armatore dell'unita' navale, o del loro rappresentante, la validita' del certificato europeo della navigazione interna puo' essere prorogata senza visita tecnica dell'autorita' competente di cui all'allegato VI. La proroga della validita' e' indicata su detto certificato, secondo quanto stabilito dall'articolo 2.09 dell'allegato V, e non puo' essere superiore a sei mesi dalla data di rilascio.

Testo vigente dal 5 ottobre 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-07;114~art8 · fonte del testo

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