Art. 7 — Commissione territoriale della navigazione interna
Le visite tecniche di cui all'articolo 6 e la visita di cui all'articolo 12, comma 1, sono effettuate dalla Commissione territoriale della navigazione interna, istituita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presso le autorita' competenti di cui all'allegato VI, secondo quanto disposto dagli articoli 2.03 e 2.10 dell'allegato V. La Commissione effettua anche la visita di cui all'articolo 12, comma 2. La Commissione di cui al comma 1 e' presieduta dal direttore dell'ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente in relazione al luogo in cui l'unita' navale effettua la visita o da un funzionario, da lui delegato, ed e' composta da:
- a)un funzionario dell'ufficio della motorizzazione civile;
- b)un ingegnere o perito esperto in materia di costruzioni delle navi addette alla navigazione interna e delle loro macchine;
- c)un capitano autorizzato. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale dell'ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente e' nominato un supplente. All'atto del conferimento dell'incarico, i componenti della Commissione devono dichiarare preventivamente:
- a)di non avere intrapreso alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto riguarda l'attivita' ispettiva;
- b)di eseguire le visite tecniche con il massimo dell'integrita' professionale e della competenza tecnica e di essere liberi da qualsivoglia pressione o incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che puo' influenzare il proprio giudizio o i risultati delle loro attivita' di ispezione. All'atto delle visite tecniche di cui agli articoli 6 e 12, i componenti della Commissione devono dichiarare di non essere intervenuti nella progettazione, fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione dell'unita' navale, del galleggiante e dell'impianto galleggiante. La Commissione di cui al comma 1 puo' avvalersi, ove ritenuto necessario, del supporto tecnico e scientifico di esperti, anche indicati dall'ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente, che forniscono contributi su questioni tecniche, scientifiche e giuridiche. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 e' attribuito esclusivamente un rimborso spese da determinare con il decreto di cui all'articolo 23, comma 3.
Testo vigente dal 5 ottobre 2018
