Le visite tecniche di cui all'articolo 6 e la visita di cui all'articolo 12, comma 1, sono effettuate dalla Commissione territoriale della navigazione interna, istituita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presso le autorita' competenti di cui all'allegato VI, secondo quanto disposto dagli articoli 2.03 e 2.10 dell'allegato V. La Commissione effettua anche la visita di cui all'articolo 12, comma 2. La Commissione di cui al comma 1 e' presieduta dal direttore dell'ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente in relazione al luogo in cui l'unita' navale effettua la visita o da un funzionario, da lui delegato, ed e' composta da:

  • a)un funzionario dell'ufficio della motorizzazione civile;
  • b)un ingegnere o perito esperto in materia di costruzioni delle navi addette alla navigazione interna e delle loro macchine;
  • c)un capitano autorizzato. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale dell'ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente e' nominato un supplente. All'atto del conferimento dell'incarico, i componenti della Commissione devono dichiarare preventivamente:
  • a)di non avere intrapreso alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto riguarda l'attivita' ispettiva;
  • b)di eseguire le visite tecniche con il massimo dell'integrita' professionale e della competenza tecnica e di essere liberi da qualsivoglia pressione o incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che puo' influenzare il proprio giudizio o i risultati delle loro attivita' di ispezione. All'atto delle visite tecniche di cui agli articoli 6 e 12, i componenti della Commissione devono dichiarare di non essere intervenuti nella progettazione, fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione dell'unita' navale, del galleggiante e dell'impianto galleggiante. La Commissione di cui al comma 1 puo' avvalersi, ove ritenuto necessario, del supporto tecnico e scientifico di esperti, anche indicati dall'ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente, che forniscono contributi su questioni tecniche, scientifiche e giuridiche. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 e' attribuito esclusivamente un rimborso spese da determinare con il decreto di cui all'articolo 23, comma 3.

Testo vigente dal 5 ottobre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-07;114~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari