Attivita' di accertamento e di certificazione L'attivita' di accertamento e di certificazione e' svolta secondo le disposizioni del presente decreto dall'autorita' competente di cui all'allegato VI mediante la Commissione territoriale della navigazione interna di cui all'articolo 7. L'autorita' competente di cui all'allegato VI, in occasione del rilascio, del rinnovo e della proroga dei certificati previsti dagli articoli 8, 9 e 12, si assicura che le unita' navali addette alla navigazione interna sono conformi ai requisiti tecnici del presente decreto. L'autorita' competente di cui all'allegato VI, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 2.03 dell'allegato V, sottopone le unita' navali addette alla navigazione interna alle seguenti visite tecniche:

  • a)visita iniziale;
  • b)visita di rinnovo;
  • c)visita addizionale;
  • d)visita volontaria. La visita iniziale e' effettuata preventivamente alla messa in servizio dell'unita' navale ed e' propedeutica al rilascio da parte dell'autorita' competente di cui all'allegato VI del certificato europeo della navigazione interna di cui all'articolo 8, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 2.03, comma 2, dell'allegato V. La visita e' intesa a verificare che l'unita' e' conforme ai requisiti previsti dall'allegato II e alle disposizioni amministrative di cui all'allegato V. La visita di rinnovo e' effettuata prima della scadenza del certificato europeo della navigazione interna e ha lo scopo di verificare che l'unita' navale continua a essere conforme ai requisiti di cui all'articolo 5. La visita addizionale e' immediatamente chiesta dal proprietario, dall'armatore, o dal loro rappresentante, ed e' effettuata:
  • a)ogni volta che si verifica un sinistro o si manifesta un difetto che possa compromettere, a giudizio dell'autorita' competente, la sicurezza dell'unita' navale, l'efficienza o l'integrita' dei mezzi di salvataggio o di altri apparati della stessa;
  • b)ogni volta che l'unita' navale subisce riparazioni o innovazioni importanti incidenti sulla conformita' della stessa ai requisiti tecnici di cui all'allegato II riguardanti la propria integrita' strutturale, navigabilita', manovrabilita' o le sue caratteristiche specifiche;
  • c)quando, nel caso di gravi avarie subite dall'unita' navale o per notevoli mutamenti apportati allo scafo o ai macchinari della medesima, vengono meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato europeo della navigazione interna in vigore;
  • d)dopo un periodo di disarmo dell'unita' navale di durata superiore a un anno, al fine di accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza e navigabilita' attestate dal certificato della navigazione interna in vigore. La visita di cui al comma 6 e' eseguita in modo da garantire che il sinistro di cui alla lettera a) non ha comportato alcun danno ai fini della sicurezza della navigazione, che le riparazioni o innovazioni siano state effettivamente compiute, che i materiali impiegati per le riparazioni e innovazioni e la loro esecuzione siano soddisfacenti e che l'unita' navale risponda a tutte le prescrizioni del presente decreto. La visita prevede prove in navigazione. La visita volontaria e' effettuata su richiesta del proprietario, dell'armatore dell'unita' navale, o del loro rappresentante, secondo le modalita' stabilite all'articolo 2.10 dell'allegato V. La visita e' intesa a verificare, laddove richiesto, la conformita' dell'unita' navale ai requisiti aggiuntivi di cui all'allegato III e a quelli ridotti di cui all'articolo 10. L'autorita' competente di cui all'allegato VI puo' esentare, totalmente o parzialmente, le unita' navali dalle visite di cui al comma 3 se da un attestato valido, rilasciato da un organismo di classificazione di cui all'articolo 19, risulta che l'unita' navale possiede, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici di cui all'allegato II e rispetta totalmente o parzialmente le disposizioni amministrative di cui all'allegato V. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure e le modalita' delle attivita' di accertamento e di rilascio dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12.

Testo vigente dal 5 ottobre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-07;114~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari