Art. 13 — Sostituzione del certificato europeo della navigazione interna
In caso di furto, smarrimento o distruzione dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12, l'autorita' competente che ha rilasciato il certificato originale provvede al rilascio del duplicato, previa acquisizione, dal proprietario, dall'armatore dell'unita' navale o dal loro rappresentante, dell'originale o della copia conforme della denuncia presentata alle istituzioni competenti. In caso di furto, smarrimento o distruzione del certificato di cui all'articolo 12 relativo ai galleggianti e agli impianti galleggianti, l'autorita' competente che ha rilasciato il certificato originale provvede al rilascio del duplicato, previa acquisizione, dal proprietario o dal suo rappresentante, dell'originale o della copia conforme della denuncia di cui al comma 1. Nel caso in cui i certificati sono danneggiati, l'autorita' competente che li ha rilasciati provvede al rilascio del duplicato, previa restituzione del certificato danneggiato. Il certificato sostitutivo deve indicare che si tratta di un duplicato.
Testo vigente dal 5 ottobre 2018
