L'autorita' competente di cui all'allegato VI puo' rilasciare, dopo avere effettuato una specifica visita tecnica, su richiesta del proprietario, dell'armatore, o del loro rappresentante, un certificato provvisorio europeo della navigazione interna all'unita' navale che:

  • a)con l'autorizzazione di una delle autorita' competenti di cui all'allegato VI, effettua un viaggio per il rilascio del certificato europeo della navigazione interna;
  • b)ha smarrito o danneggiato il certificato europeo della navigazione interna o cui e' stato temporaneamente revocato lo stesso;
  • c)a seguito di visita tecnica con esito positivo, e' in attesa di rilascio o di rinnovo del certificato europeo della navigazione interna;
  • d)non soddisfa i requisiti previsti per ottenere il certificato europeo della navigazione interna;
  • e)avendo subito danni, non mantiene la conformita' ai requisiti previsti per il rilascio del certificato europeo della navigazione interna;
  • f)beneficia di una deroga agli allegati II e V conformemente agli articoli 25 e 26 della direttiva (UE) 2016/1629, in attesa della adozione dei pertinenti atti di esecuzione da parte della Commissione europea. L'autorita' competente di cui all'allegato VI puo' rilasciare, dopo avere effettuato una specifica visita tecnica, su richiesta del proprietario, o del suo rappresentante, il certificato di cui al comma 1 a un galleggiante e a un impianto galleggiante, nel caso in cui l'ente competente in materia di trasporti speciali, in base alle disposizioni in materia di sicurezza della navigazione interna, subordina l'autorizzazione a effettuare un trasporto speciale all'ottenimento di detto certificato. Nel certificato di cui al comma 1, rilasciato a seguito dell'accertata sicura idoneita' alla navigabilita' delle unita' navali, degli impianti galleggianti e dei galleggianti, sono inserite le prescrizioni dettate dall'autorita' competente di cui all'allegato VI. Il certificato, conforme al modello di cui all'allegato VII, ha validita':
  • a)per un solo viaggio specifico da compiere entro un termine congruo non superiore a un mese nei casi previsti dal comma 1, lettere a), d) ed e), e dal comma 2;
  • b)non superiore a due mesi nei casi previsti dal comma 1, lettere b) e c). Nel caso previsto dal comma 1, lettera f), il certificato provvisorio europeo della navigazione interna e' valido per sei mesi e puo' essere prorogato per periodi di sei mesi finche' la Commissione europea non adotta i propri atti di esecuzione previsti dagli articoli 25 e 26 della direttiva (UE) 2016/1629.

Testo vigente dal 5 ottobre 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-07;114~art12 · fonte del testo

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