Art. 18 — Banca dati europea degli scafi
L'autorita' competente di cui all'allegato VI tempestivamente inserisce per ogni unita' nella banca dati europea degli scafi (EHDB) le seguenti informazioni e documentazione:
- a)i dati identificativi dell'unita' navale;
- b)i dati relativi ai certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12 rilasciati, rinnovati, sostituiti o revocati nonche' all'autorita' competente che li rilascia;
- c)copia digitale di tutti i certificati rilasciati;
- d)i dati relativi a eventuali istanze respinte o sospese di rilascio dei certificati;
- e)eventuali modifiche ai dati di cui alle lettere da a) a d). Nel caso di demolizione dell'unita' navale, l'autorita' competente di cui all'allegato VI elimina dalla banca dati europea degli scafi (EHDB) i dati e le informazioni di cui al comma 1. L'accesso ai dati contenuti nella banca dati europea degli scafi (EHDB) e' consentito all'amministrazione e ai seguenti soggetti:
- a)agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge;
- b)agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto. L'amministrazione puo' trasferire i dati di cui al comma 1 a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, purche' il trasferimento sia effettuato per singole unita' e siano soddisfatti i requisiti della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, della difesa, della giustizia e dell'interno, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabiliti l'organizzazione, la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessita', pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, relativi all'accesso alla banca europea degli scafi (EHDB).
Testo vigente dal 5 ottobre 2018
