Art. 96 — Riordino di strutture
Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare:
- a)il Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- b)il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- c)la direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici;
- d)gli uffici del genio civile per le opere marittime;
- e)la direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali;
- f)i provveditorati regionali alle opere pubbliche. Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile per le zone terremotate di Palermo, Trapani e Agrigento istituite con la legge 5 febbraio 1970, n. 21.
Testo vigente dal 21 aprile 1998
