Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1999 al 6 febbraio 2018. 302 parole tolte, 100 parole aggiunte in 9 capoversi.
a) tolto: all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunita' montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1;
b) tolto: alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1;
c) tolto: alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali e' intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b) aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1;
d) tolto: alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1;
1) tolto: gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio aggiunto: NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1;
2) tolto: la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione aggiunto: NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1;
4) tolto: lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza aggiunto: NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1;
g) tolto: la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici. aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1;
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h) tolto: alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1.