Art. 75 — Riordino di strutture
Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo sono ricompresi in particolare:
- a)il Consiglio nazionale per l'ambiente;
- b)la Consulta per la difesa del mare;
- c)la Commissione scientifica sul commercio internazionale di specie selvatiche di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
- d)la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Testo vigente dal 21 aprile 1998
