Art. 109 — Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi, in particolare:
- a)il Consiglio nazionale per la protezione civile;
- b)il Comitato operativo della protezione civile. Con uno o piu' decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino delle seguenti strutture:
- a)Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno;
- b)Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- c)Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Testo vigente dal 21 aprile 1998
