Art. 1 — Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1, comma 2:
- 1)la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi assimilabili: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari e gli altri rapporti comunque denominati, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti, inclusi i rapporti per lo svolgimento di operazioni in cripto-attivita' o trasferimenti di cripto-attivita';»;
- 2)la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m) conti di passaggio: rapporti di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela, inclusi i rapporti per lo svolgimento di operazioni in cripto-attivita' o trasferimenti di cripto-attivita';»;
- 3)dopo la lettera m), e' inserita la seguente: «m-bis) cripto-attivita': cripto-attivita' quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, tranne quando rientra nelle categorie di cui all'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, del medesimo regolamento o e' altrimenti qualificata come fondi;»;
- 4)alla lettera t), dopo le parole: «mezzi di pagamento» sono inserite le seguenti: «o di cripto-attivita'»;
- 5)la lettera ff) e' abrogata;
- 6)la lettera ff-bis) e' abrogata;
- 7)alla lettera ll), le parole: «, che non si esaurisce in un'unica operazione» sono soppresse;
- 8)dopo la lettera mm), e' inserita la seguente: «mm-bis) servizi per le cripto-attivita': i servizi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114;»;
- 9)la lettera qq) e' abrogata;
- 10)dopo la lettera qq), e' aggiunta la seguente: «qq-bis) indirizzo auto-ospitato: un indirizzo auto-ospitato quale definito all'articolo 3, punto 20), del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023.»;
- b)all'articolo 3:
- 1)al comma 2, lettera v), il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
- 2)al comma 2, dopo la lettera v), e' aggiunta la seguente: «v-bis) i prestatori di servizi per le cripto-attivita' come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, autorizzati in Italia alla prestazione di tali servizi, ad eccezione del servizio di consulenza sulle cripto-attivita'.»;
- 3)al comma 5, le lettere i) e i-bis) sono abrogate;
- c)all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis) prestatori di servizi per le cripto-attivita' di cui all'articolo 3, comma 2, lettera v-bis);»;
- d)dopo l'articolo 16, e' inserito il seguente: «Art. 16-bis (Individuazione e valutazione dei rischi associati ai trasferimenti di cripto-attivita' diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato). - 1. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' individuano e valutano il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai trasferimenti di cripto-attivita' diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato. 2. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure necessarie a mitigare tali rischi e applicano misure di attenuazione commisurate ai rischi individuati. Tali misure comprendono una o piu' delle misure seguenti:
- a)misure basate sul rischio per identificare il cedente o il cessionario di un trasferimento effettuato da o verso un indirizzo auto-ospitato o il titolare effettivo di tale cedente o cessionario, anche facendo affidamento su terzi, e verificarne l'identita';
- b)richiesta di informazioni aggiuntive sull'origine e sulla destinazione delle cripto-attivita' trasferite;
- c)un monitoraggio continuo e rafforzato delle operazioni dirette a o provenienti da indirizzi auto-ospitati;
- d)qualsiasi altra misura volta ad attenuare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonche' il rischio di mancata attuazione e di evasione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea, nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, ovvero con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto.»;
- e)all'articolo 17, comma 1, lettera b), le parole: «un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «un trasferimento di fondi o di cripto-attivita', come definito dall'articolo 3, punti 9) e 10), del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023»;
- f)all'articolo 24, comma 5, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attivita' con un intermediario bancario o finanziario corrispondente di un Paese terzo»;
- g)dopo l'articolo 25, e' inserito il seguente: «Art. 25-bis (Modalita' di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attivita'). - 1. Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attivita' quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, con l'eccezione della lettera h) di tale punto, con un intermediario corrispondente di un Paese terzo che presta servizi analoghi, compresi i trasferimenti di cripto-attivita', i prestatori di servizi per le cripto-attivita', oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, al momento dell'avvio del rapporto adottano le seguenti ulteriori misure:
- a)determinano se l'intermediario corrispondente e' autorizzato o registrato;
- b)raccolgono informazioni sufficienti sull'intermediario corrispondente per comprendere pienamente la natura delle attivita' svolte e per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti, la correttezza e la qualita' della vigilanza cui l'intermediario corrispondente e' soggetto;
- c)valutano la qualita' dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo cui l'intermediario corrispondente e' soggetto;
- d)ottengono l'autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;
- e)definiscono in forma scritta i termini dell'accordo con l'intermediario corrispondente e i rispettivi obblighi;
- f)si assicurano che l'intermediario corrispondente abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai conti di cripto-attivita' di passaggio, che effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela. 2. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' che decidono di porre fine ai rapporti di corrispondenza per motivi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo documentano tale decisione. 3. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' aggiornano le informazioni sull'adeguata verifica per il rapporto di corrispondenza periodicamente o qualora emergano nuovi rischi in relazione all'intermediario corrispondente. 4. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' tengono conto delle informazioni di cui al comma 1 al fine di determinare, in funzione della valutazione del rischio, le misure appropriate da adottare per mitigare i rischi associati all'intermediario corrispondente.»;
- h)all'articolo 62, al comma 7, le parole: «regolamento (UE) n. 2015/847» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,»;
- i)all'articolo 70:
- 1)al comma 1, le parole: «regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 2015, n. 847» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023»;
- 2)ai commi 2 e 3, le parole: «regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,»
- 3)alla rubrica, le parole: «regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, n. 847» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023».
Testo vigente dal 28 dicembre 2024
