Art. 32 — Trasmissione dell'ordine di indagine
L'ordine di indagine e ogni comunicazione finalizzata alla sua esecuzione sono trasmesse all'autorita' di esecuzione con modalita' idonee a garantire l'autenticita' della provenienza, anche con l'ausilio dell'autorita' centrale se necessario. La trasmissione puo' aver luogo mediante il sistema di telecomunicazione della Rete giudiziaria europea. L'autorita' di esecuzione e' individuata anche con l'ausilio dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea. L'ordine di indagine e' trasmesso nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione o nella lingua appositamente indicata dall'autorita' di esecuzione.
Testo vigente dal 13 luglio 2017
