Art. 2 — Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)Ordine europeo di indagine penale, di seguito denominato ordine di indagine: il provvedimento emesso dalla autorita' giudiziaria o dalla autorita' amministrativa e convalidato dall'autorita' giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea, per compiere atti di indagine o di assunzione probatoria che hanno ad oggetto persone o cose che si trovano nel territorio dello Stato o di un altro Stato membro dell'Unione ovvero per acquisire informazioni o prove che sono gia' disponibili;
- b)autorita' di emissione: l'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione, che emette l'ordine di indagine con il quale dispone l'acquisizione di elementi di prova in un procedimento penale, o convalida una richiesta di acquisizione probatoria proveniente da un'autorita' amministrativa;
- c)autorita' di esecuzione: l'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione che riceve, riconosce e da' esecuzione a un ordine di indagine emesso dall'autorita' giudiziaria italiana;
- d)Stato di emissione: lo Stato di appartenenza dell'autorita' di emissione;
- e)Stato di esecuzione: lo Stato di appartenenza dell'autorita' di esecuzione;
- f)Autorita' centrale: il Ministero della giustizia.
Testo vigente dal 13 luglio 2017
