Indicazioni all'autorita' di esecuzione L'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine concorda con l'autorita' di esecuzione le modalita' di compimento dell'atto di indagine o di prova, specificamente indicando i diritti e le facolta' riconosciuti dalla legge alle parti e ai loro difensori. L'autorita' giudiziaria, quando l'autorita' di esecuzione rileva che le spese necessarie all'esecuzione dell'ordine di indagine eccedono il limite ritenuto ordinario, concorda con quest'ultima le modalita' di ripartizione dell'eccedenza. Se non vi e' accordo, l'autorita' giudiziaria puo' ritirare, anche solo parzialmente, l'ordine di indagine o chiederne l'esecuzione. In tale ultimo caso le spese, nella parte eccedente, sono a carico dello Stato e sono disciplinate dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Testo vigente dal 13 luglio 2017

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108~art33 · fonte del testo

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