Art. 42 — Richiesta di ritardare od omettere atti di arresto o di sequestro
Quando si procede per uno dei reati di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, puo' essere emesso, alle condizioni e con le modalita' ivi stabilite, ordine di indagine al fine di chiedere all'autorita' di esecuzione che siano omessi o ritardati il provvedimento di arresto, di fermo, di perquisizione o di sequestro probatorio, che si ritiene possano essere eseguiti nel territorio dello Stato di esecuzione.
Testo vigente dal 13 luglio 2017
