Art. 26 — Provvedimenti di sequestro probatorio
In esecuzione dell'ordine di indagine che ha ad oggetto il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato il provvedimento e' adottato entro ventiquattro ore dalla ricezione dell'ordine di indagine medesimo e comunque senza ritardo. Le cose sequestrate sono trasferite, su richiesta, all'autorita' di emissione con le modalita' stabilite dall'articolo 12. Quando e' richiesto che le cose non siano trasferite, l'autorita' di emissione indica il termine trascorso il quale il provvedimento di sequestro puo' essere revocato. Quando il procuratore della Repubblica ritiene di revocare il provvedimento di sequestro ne informa l'autorita' di emissione che puo' formulare osservazioni.
Testo vigente dal 13 luglio 2017
