Ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
- a)«nave adibita alla navigazione marittima»: nave o unita' diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette;
- b)«ore di lavoro»: il periodo durante il quale un lavoratore marittimo e' tenuto ad effettuare l'attivita' lavorativa a bordo in relazione all'esercizio della nave. Sono computate nella durata del lavoro a bordo, oltre alle normali attivita' di navigazione e di porto, anche gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da normative e regolamenti nazionali e da convenzioni internazionali, nonche' le attivita' di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, in relazione alle mansioni svolte;
- c)«ore di riposo»: il periodo libero non compreso nell'orario di lavoro; questa espressione non comprende le brevi interruzioni;
- d)«lavoratore marittimo»: qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave adibita alla navigazione marittima;
Testo vigente dal 18 agosto 2015
