Art. 6 — Definizione delle tabelle di armamento in relazione all'orario di lavoro
La definizione delle tabelle di armamenti di sicurezza delle unita' di cui all'articolo 1 deve essere effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:
- a)necessita' di evitare o ridurre al minimo, orari eccessivi di lavoro a bordo per il lavoratore marittimo, al fine di garantire adeguati periodi di riposo in relazione alla tipologia di nave e di navigazione svolta;
- b)necessita' di prevedere la presenza a bordo di un numero sufficiente di personale d'equipaggio per garantire la sicurezza e l'efficienza in conformita' con la tabella minima d'equipaggio rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Testo vigente dal 24 giugno 2005
