Ai fini del presente decreto, si intende per:

  • a)«certificato di qualifica dell'Unione»: certificato rilasciato da un'autorita' competente di uno Stato membro attestante che l'interessato risponde alle prescrizioni di cui alla direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017;
  • b)«conduttore di nave»: membro del personale di coperta qualificato per condurre imbarcazioni sulle vie navigabili interne degli Stati membri e per avere la responsabilita' generale della navigazione a bordo, nonche' per l'equipaggio, i passeggeri e il carico;
  • c)«Convenzione STCW»: la convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, resa esecutiva con la legge 21 novembre 1985, n. 739;
  • d)«esperto di gas naturale liquefatto»: persona qualificata per partecipare alle operazioni di rifornimento di imbarcazioni che utilizzano gas naturale liquefatto come combustibile o per essere conduttori di tali imbarcazioni;
  • e)«esperto di navigazione passeggeri»: persona che presta servizio a bordo della nave ed e' qualificata per adottare misure in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri;
  • f)«giornale di bordo»: registro ufficiale dei viaggi effettuati da un'imbarcazione e dal suo equipaggio di cui all'articolo 3, numero 20), della direttiva (UE) 2017/2397;
  • g)«imbarcazione»: qualsiasi nave o galleggiante speciale;
  • h)«immersione»: la distanza verticale in metri fra il punto piu' basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione;
  • i)«larghezza»: la larghezza massima dello scafo in metri, misurata esternamente al fasciame (esclusi ruote a pale, parabordi fissi e simili);
  • l)«libretto di navigazione»: registro personale contenente i dati relativi alla carriera lavorativa di un membro di equipaggio, in particolare il tempo di navigazione e i viaggi effettuati, di cui all'articolo 3, numero 19), della direttiva (UE) 2017/2397;
  • m)«libretto di navigazione attivo» o «giornale di bordo attivo»: libretto di navigazione o giornale di bordo in cui si possono registrare dati;
  • n)«lunghezza»: la lunghezza massima dello scafo in metri, esclusi il timone e il bompresso;
  • o)«membri del personale di coperta»: persone che partecipano alla conduzione generale di imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione e svolgono vari compiti, quali i compiti relativi alla navigazione, al controllo della conduzione dell'imbarcazione, alla movimentazione del carico, allo stivaggio, al trasporto passeggeri, alla meccanica navale, alla manutenzione e alla riparazione, alla comunicazione, alla salute e alla sicurezza e alla protezione dell'ambiente, che non sono addette esclusivamente alla conduzione dei motori, delle gru o delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  • p)«nave»: qualsiasi nave destinata alla navigazione interna o alla navigazione marittima;
  • q)«nave passeggeri»: una nave costruita e attrezzata per trasportare piu' di dodici passeggeri;
  • r)«rimorchiatore»: qualsiasi nave appositamente costruita per le operazioni di rimorchio;
  • s)«spintore»: qualsiasi nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio;
  • t)«tempo di navigazione»: periodo temporale, misurato in giorni, che i membri del personale di coperta hanno trascorso a bordo durante un viaggio su un'imbarcazione su vie navigabili interne nazionali, comprese le attivita' di carico e scarico che richiedono operazioni di navigazione attiva, e che e' stato convalidato dall'autorita' competente;
  • u)«vie navigabili interne nazionali»: le vie navigabili interne di cui all'Allegato I del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114.

Testo vigente dal 7 gennaio 2022

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-12-16;237~art3 · fonte del testo

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