Art. 3 — Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
All'articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, lettera d), dopo le parole: «articoli da 5 a 15» sono aggiunte le seguenti: «, tenuto conto delle specifiche esenzioni previste agli articoli 3, commi 5 e 7, e 8, comma 5»;
- b)al comma 4, le parole: «I gestori idro-potabili» sono sostituite dalle seguenti: «I gestori del servizio idro-potabile che gestiscono sistemi di fornitura idro-potabile».
Testo vigente dal 4 luglio 2025
