Art. 2 — Modifiche all'articolo 6 e all'allegato 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
All'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al comma 1 e' verificato attraverso l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.». All'allegato 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'ultima riga della tabella: i. alla colonna «Ambito», le parole: «regolamento 1222/2009» sono soppresse; ii. alla colonna «Requisiti minimi di efficienza energetica» sono aggiunte le seguenti parole: «Conformita' al criterio della piu' elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe piu' elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosita' esterna di rotolamento, laddove cio' sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica».
Testo vigente dal 25 luglio 2016
