Art. 11 — Costituzione e finalità
((Gli Organismi collettivi)) di difesa sono costituiti da imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni e devono costituirsi con atto pubblico, adottando una delle seguenti forme giuridiche:
- a)associazioni persone giuridiche di diritto privato;
- b)societa' cooperative agricole e loro consorzi;
- c)consorzi di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o societa' consortili di cui all'articolo 2615-ter del medesimo codice. Il riconoscimento di idoneita' allo svolgimento dell'attivita' ((degli organismi collettivi)) e' concesso dalla rispettiva regione o provincia autonoma ed e' limitato al territorio regionale o della provincia autonoma ove l'ente ha la sede legale. Il riconoscimento di idoneita' puo' essere attribuito altresi' alle cooperative agricole di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi nonche' altri soggetti giuridici, previa modifica del proprio statuto, al fine di uniformarlo alle regole stabilite per i consorzi di cui al comma 1. Qualora le cooperative predette associno produttori situati in regioni o province autonome diverse, il riconoscimento di idoneita' deve essere attribuito da ciascuna regione o provincia autonoma. ((Gli Organismi collettivi)) di difesa possono accedere al credito agrario a tasso agevolato per lo svolgimento delle attivita' di difesa attiva e passiva delle colture. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32)).
Testo vigente dal 28 aprile 2018
