Art. 14 — Interventi a favore degli associati
((gli Organismi collettivi di difesa)) hanno facolta' di scegliere, con deliberazione dell'assemblea, le forme di difesa e di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione degli stessi che saranno ritenuti piu' opportuni nell'interesse degli associati. ((gli Organismi collettivi di difesa)), per il raggiungimento delle finalita' associative, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative, coerentemente con quanto disposto nel presente decreto legislativo, mediante contratti da stipulare, anche dagli stessi ((Organismi collettivi di difesa)) in nome e per conto dei soci qualora essi non vi provvedano direttamente, con societa' di assicurazione autorizzate.
Testo vigente dal 28 aprile 2018
