Art. 3 — Requisiti delle organizzazioni di produttori

Le organizzazioni di produttori devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

  • a)societa' di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da societa' costituite dai medesimi soggetti o da societa' cooperative agricole e loro consorzi;
  • b)societa' cooperative agricole e loro consorzi;
  • c)societa' consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie. Gli statuti delle organizzazioni di produttori devono prevedere espressamente:
  • a)l'obbligo per i soci di:
  • 1)applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;
  • 2)aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attivita' della organizzazione, ad una sola di esse;
  • 3)far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dall'organizzazione, con facolta' di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto;
  • 4)mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;
  • b)disposizioni concernenti:
  • 1)regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o piu' produttori in relazione alla gestione e al funzionamento;
  • 2)le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;
  • 3)le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di cinque produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in parte, da aderenti persone giuridiche composte esclusivamente da produttori, il numero minimo di produttori di cui al comma 3 e' calcolato in base al numero di produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 3. Sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia di organizzazioni di produttori recate dalla normativa discendente dalle singole organizzazioni comuni di mercato.

Testo vigente dal 15 giugno 2005

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 201/2017

    Parametro
    14 luglio 2017

    1) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 1, lettera a); 10, comma 1, lettera b); 15, comma 1, lettere a) ed e); 20, comma 1, lettera d); 43, comma 1; 46; 64, comma 1, lettera a); 81, comma 3, lettere a), b), f) e g); 83, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e); 95, comma 2, e 127 della legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n.…

    Art. 117 cost. · Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 127 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;102~art3 · fonte del testo

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