Alle associazioni di produttori agricoli prevalentemente costituite da coltivatori diretti che si costituiscono nelle forme previste dalle leggi vigenti allo scopo di fornire l'assistenza alle aziende associate ed una piu' razionale utilizzazione in comune delle attrezzature e delle dotazioni aziendali, con particolare riferimento alla meccanizzazione, o di conseguire un'attivita' a carattere collettivo, puo' essere concesso un aiuto di avviamento destinato a contribuire ai costi di gestione. ((L'ammontare del contributo puo' variare da un minimo di 2.600 unita' di conto ad un massimo di 7.890 unita' di conto secondo il numero degli associati e l'attivita' esercitata in comune)). Per ottenere il contributo, le associazioni debbono essere costituite con un voto pro capite successivamente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalle vigenti leggi per le cooperative agricole e per i consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni dalle avversita' atmosferiche, nonche' dalle leggi speciali per le associazioni di produttori. Le funzioni amministrative relative all'applicazione del presente articolo sono esercitate dalle regioni. Per le associazioni a carattere interregionale provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere delle regioni interessate.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 138/1984

    Ha colpito questo articolo
    7 maggio 1984

    riuniti dai giudizi a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 della l. 3 maggio 1982 n. 203 nella parte in cui prevede che, nel caso di concedente il quale sia imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l. 9 maggio 1975 n. 153 o comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nel primo comma…

    Art. 25 Contratti agrari · Art. 12 Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura · Art. 30 Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura · Art. 34 Contratti agrari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 giugno 1976

Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1975 al 19 giugno 1976. 8 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… contribuire ai costi di gestione. L'ammontare del contributo puo' variare da un minimo di tolto: L. 1.560.000 aggiunto: 2.600 unita' di conto ad un massimo di tolto: L. 4.680.000, aggiunto: 7.890 unita' di conto secondo il numero degli associati e l'attivita' esercitata in comune. Per ottenere il …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-05-09;153~art30 · fonte del testo

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