[2]1. Il presente allegato disciplina la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta e su prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo al fine di rilevare la presenza di livelli di radioattivita' al di sopra del fondo ambientale, associabili all'eventuale presenza di radionuclidi o di eventuali sorgenti orfane o dismesse, a tutela dell'ambiente e della salute dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni a radiazioni ionizzanti. 2. Ai fini di cui al comma 1, il presente allegato stabilisce:
a)le modalita' esecutive della sorveglianza radiometrica e i contenuti della relativa attestazione, ivi incluse le condizioni per l'applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo;
b)con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e, nei casi previsti, dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica, nonche' l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito;
c)i contenuti della formazione da impartire al personale;
d)le condizioni di riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalita' doganali.
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2020 al 2 marzo 2022. 258 parole tolte, 174 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: della sorveglianza radiometricaaggiunto: (Finalita')
1.tolto: La sorveglianza radiometrica sui carichi di rottami o diaggiunto: Il presente allegato disciplina la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta etolto: diaggiunto: su prodotti semilavorati metallici o prodottitolto: in metallo e' effettuata mediante il controllo del rateo di irraggiamento gamma rilevabile all'esterno del caricoaggiunto: finiti in metallo al fine di rilevaretolto: l'eventuale presenza di sorgenti orfane o comunque livelli anomali di radioattivita', individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 72, qualora disponibili, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighiaggiunto: la presenza di livelli di radioattivita' al di sopra del fondo ambientale, associabili all'eventuale presenza di radionuclidi o di eventuali sorgenti orfane o dismesse, a tutela dell'ambiente e della salute dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni a radiazioni ionizzanti. 2. Ai fini di cui al commatolto: 4 dell'articolo 72. Per carico deve intendersi il container, il veicolo o il vagone ferroviario o qualsiasi altro contenitore utilizzato per i predetti rottami, materiali o prodotti semilavorati metallici. 2. La sorveglianza radiometrica va altresi' effettuata nella fase di scarico o di manipolazione mediante il controllo del rateo irraggiamento gamma rilevabile all'esterno dei rottami o degli altri materiali metallici di risulta e dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo. 3. Nel caso del rinvenimento di sorgenti radioattive o nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattivita' deve essere effettuato il controllo della contaminazione superficiale delle pareti interne dei contenitori utilizzati per il trasporto. 4. Nell'ambito di una programmata attivita' di controllo qualita' sui provini di colata o, comunque, nel caso di sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato, devono essere effettuate misure di concentrazione di attivita' per unita' di massa sul prodotto e sulle scorie di fusione, nonche' sulle polveri derivanti dal sistema di abbattimento fumi dell'impianto. 5. Per i rottami e per gli altri materiali metallici di risulta trasportati alla rinfusa via mare, la sorveglianza radiometrica si effettua sui carichi via via formatiaggiunto: 1, il presente allegato stabilisce:
aggiunto: a) le modalita' esecutive della sorveglianza radiometrica e i contenuti della relativa attestazione, ivi incluse le condizioni per l'applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo;
aggiunto: b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e, nei casi previsti, dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica, nonche' l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito;
aggiunto: c) i contenuti della formazione da impartire al personale;
aggiunto: d) le condizioni di riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalita' doganali.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101~allegato-xix-articolo2 · fonte del testo
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