Art. icolo 4 — Ambito oggettivo di applicazione
1. Sono soggetti a sorveglianza radiometrica, secondo le modalita' esecutive previste dal presente allegato:
- a)i rottami e altri materiali metallici di risulta per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, con le modalita' disciplinate, a seconda della tipologia di attivita' esercitata, dall'articolo 6, commi da 1 a 5;
- b)i prodotti semilavorati in metallo elencati nell'allegato 2 per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), con le modalita' disciplinate dall'articolo 6, comma 6;
- c)i prodotti finiti in metallo elencati nell'allegato 2, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), alle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 3, con le modalita' disciplinate dall'articolo 6, comma 6. 2. L'elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo di cui all'allegato 2 puo' essere aggiornato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto ((dei Ministeri)) della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 3. L'elenco dei grandi centri di importazione di metallo ((e dei principali)) nodi di transito, riportato nell'allegato 3, e' definito sulla base dei dati statistici disponibili per l'ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti indicati nell'allegato 2 e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. E' fatta salva la possibilita' di una modifica dell'allegato 3 prima di tale scadenza, su impulso delle Autorita' competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Testo vigente dal 29 aprile 2022
