Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2020 al 2 marzo 2022. 355 parole tolte, 333 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: ' di applicazione della sorveglianza radiometricaaggiunto: (Ambito soggettivo di applicazione)
1. tolto: I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 72, aggiunto: Il presente allegato si applica ai soggetti che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attivita' tolto: di raccolta e deposito di aggiunto: d'importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta tolto: devono effettuare la sorveglianza radiometrica all'ingresso dello stabilimento di arrivo tramite il controllo del rateo di dose assorbita in aria rilevabile all'esterno di ogni carico. 2. tolto: I soggetti di cui al precedente comma 1 oltre a quanto stabilito al medesimo comma 1, devono inoltre provvedere, nella fase di scarico o di manipolazione dei suddetti materiali, ad effettuare un primo controllo visivo del materiale allo scopo di verificare, tenuto conto delle caratteristiche piu' comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori, l'eventuale presenza di materiale sospetto, ed altresi' effettuare la misura del rateo di dose assorbita in aria rilevabile all'esterno del materiale stesso scaricato. 3. I soggetti che aggiunto: Le disposizioni del presente allegato si applicano, esclusi i soggetti che svolgono esclusivamente attivita' di trasporto e che non effettuano operazioni doganali, anche ai soggetti che, nei grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito indicati nell'allegato 3 al presente allegato, a scopo industriale o commerciale, esercitano tolto: operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, nell'ambito di una programmataaggiunto: :
aggiunto: a) attivita' d'importazione dei prodotti semilavorati in metallo indicati nell'allegato 2;
aggiunto: b) attivita' di importazione dei prodotti finiti in metallo indicati nell'allegato 2, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi 3, 4 e 5. 3. Fatte salve le attivita' di controllo tolto: qualita' sui provini di colata e, comunque, nel caso di sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato, devono effettuare la misura della concentrazione di attivita' per unita' di massa sui provini di qualita' e resa provenienti da ogni carica del forno fusorio. I medesimi soggetti devono inoltre effettuare controlli radiometrici su campioni rappresentativi delle scorie e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell'impianto. La periodicita' dei controlli e il numero dei campioni correlati ai fini della relativa rappresentativita' devono essere stabiliti in un'apposita procedura di impianto predisposta in relazione alle caratteristiche dell'impianto stesso e delle attivita' che in esso sono svolte. Le autorita' di vigilanza possono disporre una diversa periodicita'. 4. I controlli di cui ai precedenti commi 1 e 3 devono essere effettuati prima che i materiali o i prodotti vengano trasportati fuori dall'impianto. 5. I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attivita' di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta e di prodotti semilavorati metallici, fermo restando quanto stabilito nel successivo articolo 7 del presente allegato, devono effettuare la sorveglianza radiometrica all'ingresso dello stabilimento di arrivo e allo scarico dei rottami o dei prodotti tramite il controllo del rateo di dose assorbita in aria rilevabile all'esterno di ogni carico e del materiale stesso scaricato aggiunto: di cui al comma 4, l'applicazione delle disposizioni sulla sorveglianza radiometrica nei casi di cui al comma 2, lettera b), opera su richiesta specifica delle autorita' competenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo, indirizzata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sulla base di particolari e comprovati elementi sulla sussistenza o sull'eventuale presenza di un pericolo concreto riferiti a livelli di radioattivita' al di sopra del fondo ambientale o ad eventuali sorgenti dismesse. 4. Per la tutela della salute pubblica, nei casi di cui al comma 2, lettera b), l'applicazione delle disposizioni sulla sorveglianza radiometrica opera altresi' nel caso di un'attivita' di controllo effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai criteri di gestione del rischio di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013. 5. Con protocollo d'intesa tra le autorita' competenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite modalita' procedimentali semplificate e standardizzate per la trasmissione e la gestione delle richieste di cui al comma 3, nonche' i criteri di selettivita' per l'attivita' di controllo di cui al comma 4 che tengano conto, fatte salve le opportune valutazioni di proporzionalita' rispetto al rischio e di incidenza dei controlli sul flusso degli scambi, del tipo di merce, dell'origine o della provenienza della medesima, del modo di trasporto e del profilo dell'operatore economico.