[1]Allegato XIX (articolo 72, comma 3)
[2]Articolo 1 (Definizioni)
[3]1. Ai fini del presente allegato, oltre alle definizioni stabilite ((nel presente decreto)), di seguito denominato "decreto legislativo", si applicano le seguenti definizioni:
- a)"bianco di riferimento": campione avente la medesima composizione chimicofisica e geometria del campione oggetto della misura radiometrica, in cui non risulta essere presente alcuna contaminazione e/o attivazione radioattiva;
- b)"carico": il container, il veicolo o il vagone ferroviario o qualsiasi altro contenitore utilizzato per rottami, materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo;
- c)"controllo radiometrico esterno rispetto al carico": la misura dei ratei dell'equivalente di dose ambientale H*(d) o dell'equivalente di dose direzionale H'(d,O), in µSv/h, come definiti all'allegato XXIV del decreto legislativo ((...)) o, nel caso di utilizzo di strumentazione radiometrica fissa, la misura degli scostamenti dei conteggi per unita' di tempo ((rispetto a una)) predeterminata soglia di riferimento;
- d)"controlli doganali": controlli descritti e disciplinati dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ((, del 9 ottobre 2013,)) che istituisce il Codice doganale dell'Unione, per la verifica dell'accuratezza e della completezza delle informazioni fornite nella dichiarazione doganale, unitamente all'esistenza, all'autenticita', all'accuratezza e validita' di documenti;
- e)"fondo ambientale": insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, sia terrestri che cosmiche, sempre che l'esposizione che ne risulta non sia accresciuta in modo significativo da attivita' umane;
- f)"formalita' doganali": tutte le operazioni che devono essere effettuate da una persona e dalle autorita' doganali per ottemperare alla normativa doganale;
- g)"grandi centri di importazione di metallo e principali nodi di transito": i luoghi in cui e' esercitata ((a scopo industriale o commerciale l'attivita' di importazione)) di prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo di cui all'allegato 2 ((,)) individuati nell'Allegato 3 del presente allegato;
- h)"materiali metallici di risulta": rottami costituiti da scarti di lavorazioni in metallo industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, ovvero parti in metallo derivanti dallo smantellamento di installazioni industriali, che possono essere fusi nell'ambito delle attivita' siderurgiche e metallurgiche;
- i)"rottami metallici": materiali in metallo che soddisfano i requisiti delle materie prime e seconde o che cessano di essere rifiuti, che possono essere fusi nell'ambito delle attivita' siderurgiche e metallurgiche, nonche' i rifiuti in metallo da sottoporre ad operazioni di recupero per essere utilizzati nell'ambito di attivita' siderurgiche e metallurgiche;
- j)"sorveglianza radiometrica": l'obbligo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo;
- k)"strumentazione radiometrica fissa": apparecchiatura progettata ai fini della rilevazione automatica della presenza di materiale radioattivo su automezzi o veicoli di grosse dimensioni.
Testo vigente dal 29 aprile 2022
