Art. icolo 7 — Attestazione della sorveglianza radiometrica
1. Salvo l'utilizzo del modello di cui all'allegato 1 per l'attestazione dei controlli radiometrici effettuati in dogana, l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica di cui al comma 2 dell'articolo 72 del decreto legislativo, rilasciata dagli esperti di radioprotezione almeno di II grado ((,)) deve contenere almeno tutte le seguenti informazioni:
- a)estremi del carico;
- b)tipologia de1 materiale metallico;
- c)provenienza;
- d)data di effettuazione della sorveglianza radiometrica;
- e)fondo ambientale rilevato prima della sorveglianza radiometrica;
- f)tipo di misure radiometriche eseguite e caratteristiche della strumentazione utilizzata;
- g)ultima verifica di buon funzionamento della strumentazione di cui alla lettera f);
- h)nominativo dell'operatore addetto all'esecuzione delle misure radiometriche;
- i)risultati delle misure radiometriche effettuate;
- j)conclusioni sull'accettazione o eventuale respingimento del carico/materiale. 2. Nel caso di impianti che effettuano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, le misure di concentrazione di attivita' per unita' di massa secondo quanto stabilito all'articolo 5, comma 7, sono registrate ai sensi e conformemente all'articolo 6, comma 3. 3. In ogni stabilimento di arrivo dei carichi da sottoporre a controllo e' istituito un registro nel quale l'esperto di radioprotezione incaricato riporta, per conto del soggetto di cui all'articolo 3, le attestazioni di cui al comma l. Il registro deve essere messo a disposizione delle autorita' di vigilanza e conservato per almeno cinque anni presso lo stabilimento di arrivo del carico o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale. 4. Se il registro di cui al comma 3 e' tenuto in formato elettronico devono essere effettuate almeno due copie del registro stesso su supporti diversi da quello su cui e' memorizzato; il software dell'archivio informatico e' progettato e realizzato in modo tale da garantire che le eventuali informazioni di modifica siano solo aggiuntive a quelle gia' memorizzate.
Testo vigente dal 29 aprile 2022
