1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attivita' di raccolta e deposito di rottami o altri materiali metallici di risulta:

  • a)effettuano la sorveglianza radiometrica all'ingresso dello stabilimento di arrivo tramite il controllo radiometrico esterno su ogni carico;
  • b)eseguono il controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dei suddetti materiali, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche piu' comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori e, al verificarsi di tale condizione, effettuano il controllo del materiale stesso scaricato procedendo alla misura di esposizione esterna. 2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, oltre alla sorveglianza radiometrica di cui al comma 1:
  • a)misurano la concentrazione di attivita' per unita' di massa nei provini di qualita' e resa, ai sensi del comma 3 secondo una specifica programmazione delle attivita' di controllo qualita' sui provini di colata e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato;
  • b)effettuano controlli radiometrici su campioni rappresentativi delle scorie e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell'impianto e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato. 3. La periodicita' dei controlli di cui al comma 2 e il numero dei campioni correlati ai fini della relativa rappresentativita' sono stabiliti in un'apposita procedura di impianto, predisposta in relazione alle caratteristiche dello stesso e delle attivita' in esso svolte; le autorita' di vigilanza possono disporre una diversa periodicita'. 4. I controlli di cui ai commi 1, 2 ((, lettera a),)) e 3 sono posti in essere prima di trasportare i rottami, i materiali metallici di risulta o i prodotti derivanti dalle predette operazioni di rifusione all'esterno dello stabilimento e destinarli a soggetti terzi per la commercializzazione o gli utilizzi del caso. 5. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attivita' di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, effettuano il controllo radiometrico esterno rispetto al carico all'ingresso dello stabilimento di arrivo e, successivamente, allo scarico o in fase di manipolazione, secondo le modalita' di cui al comma 1, lettera b). 6. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) ((,)) che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attivita' di importazione di prodotti semilavorati in metallo di cui all'allegato 2, e, nei casi in cui la sorveglianza radiometrica sia prevista, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), che, a scopo commerciale o industriale, esercitano attivita' di importazione dei prodotti finiti di cui all'allegato 2, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica prima della presentazione della dichiarazione doganale qualora in luogo dell'attestazione dei controlli radiometrici esterni rispetto al carico effettuati in dogana decidano di avvalersi delle dichiarazioni rilasciate all'origine di cui all'articolo 10, eseguono la sorveglianza radiometrica all'ingresso dello stabilimento di arrivo o nel luogo approvato, secondo le modalita' di cui al comma 1, lettera a).

Testo vigente dal 29 aprile 2022

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2022

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2022 al 29 aprile 2022. 8 parole tolte in 2 capoversi.

tolto: Art. 6 (Modalita' di applicazione della sorveglianza radiometrica)

… possono disporre una diversa periodicita'. 4. I controlli di cui ai commi 1, 2aggiunto: , lettera a)aggiunto: , e 3 sono posti in essere prima di trasportare i rottami, i materiali … 1, lettera b). 6. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a)aggiunto: , che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attivita' di importazione di prodotti semilavorati …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101~allegato-xix-articolo6 · fonte del testo

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