Finalita' e principi del sistema di radioprotezione ( ((Direttiva 2013/59/Euratom)), articoli 1 e 5) Il presente decreto stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e disciplina:

  • a)la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti;
  • b)il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;
  • c)la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
  • d)la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive. Le disposizioni del presente decreto fissano i requisiti e i regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione. Il sistema di radioprotezione si basa sui principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi. In attuazione dei principi di cui al comma 3:
  • a)gli atti giuridici che consentono lo svolgimento di una pratica garantiscono che il beneficio per i singoli individui o per la collettivita' sia prevalente rispetto al detrimento sanitario che essa potrebbe causare. Le determinazioni che introducono o modificano una via di esposizione e le determinazioni per le situazioni di esposizione esistenti e di emergenza devono apportare piu' benefici che svantaggi;
  • b)la radioprotezione di individui soggetti a esposizione professionale e del pubblico e' ottimizzata allo scopo di mantenere al minimo ragionevolmente ottenibile le dosi individuali, la probabilita' dell'esposizione e il numero di individui esposti, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. L'ottimizzazione della protezione di individui soggetti a esposizione medica e' riferita all'entita' delle singole dosi, compatibilmente con il fine medico dell'esposizione. Questo principio si applica non solo in termini di dose efficace ma, ove appropriato, anche in termini di dose equivalente, come misura precauzionale destinata a mantenere le incertezze relative al detrimento sanitario al di sotto della soglia per le reazioni tissutali;
  • c)nelle situazioni di esposizione pianificata, la somma delle dosi cui e' esposto un individuo non puo' superare i limiti fissati per l'esposizione professionale o del pubblico. Le esposizioni mediche non sono soggette a limitazioni delle dosi.

Testo vigente dal 18 gennaio 2023

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Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2020 al 18 gennaio 2023. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Finalita' e principi del sistema di radioprotezione (tolto: direttiva59/2013/EURATOM aggiunto: Direttiva 2013/59/Euratom, articoli 1 e 5) Il presente decreto stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e disciplina:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101~art1 · fonte del testo

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