Art. 45 — Smarrimento, perdita, furto, ritrovamento e uso non autorizzato di sorgenti di radiazioni ionizzanti (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 85, 86; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 25)
[1]Smarrimento, perdita, furto, ritrovamento e uso non autorizzato di sorgenti di radiazioni ionizzanti (direttiva 2013/59/((Euratom)), articoli 85, 86; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 25).
[2]1. In caso di smarrimento, furto, uso o rilascio non autorizzato di una sorgente di radiazioni ionizzanti, il detentore deve darne immediatamente comunicazione agli organi del Servizio sanitario nazionale, all'ARPA/APPA e al Comando dei vigili del fuoco competenti per territorio, alla piu' vicina autorita' di pubblica sicurezza, al Comandante del porto, e all'Ufficio di sanita' marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante USMAF- SASN, ove di loro competenza, e all'ISIN. Il detentore da' immediata comunicazione del ritrovamento delle sorgenti alle medesime amministrazioni. 2. Chiunque ritrovi materiale o apparecchiature recanti indicazioni grafiche o contrassegni che rendono chiaramente desumibile la presenza di radioattivita', lo comunica immediatamente alla piu' vicina autorita' di pubblica sicurezza che informa tempestivamente le altre amministrazioni di cui al comma 1.
Testo vigente dal 18 gennaio 2023
