Classificazione dei residui (direttiva 2013/59/((Euratom)), articolo 23; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis). La classificazione dei residui e' stabilita nell'allegato VI. Le condizioni di esercizio e i requisiti tecnici minimi che gli impianti devono soddisfare per il conferimento dei residui di cui al comma 1 sono riportati in allegato VI. ((Sono classificati esenti i residui solidi contenenti radionuclidi di origine naturale che soddisfano i criteri, le modalita' e i livelli allontanamento stabiliti nell'allegato II, sezione II, paragrafo 4.)) I residui esenti devono essere gestiti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Testo vigente dal 18 gennaio 2023

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Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2020 al 18 gennaio 2023. 85 parole tolte, 36 parole aggiunte.

aggiunto: Classificazione dei residui (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 23; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis). La classificazione dei residui e' stabilita nell'allegato VI. Le condizioni di esercizio e … il conferimento dei residui di cui al comma 1 sono riportati in allegato VI. tolto: Rientrano in tale categoria i residui aggiunto: Sono classificati esenti i residui solidi contenenti radionuclidi di origine naturale tolto: in concentrazioni di attivita' inferiori o uguali ai livelli di allontanamento riportati nell'allegato II, sezione II, paragrafo 4, punto 1) e, per i residui destinati ad essere smaltiti in discarica o riutilizzati per la costruzione di strade, i residui contenenti radionuclidi di origine naturale in concentrazioni di attivita' inferiori ai livelli di allontanamento riportati aggiunto: che soddisfano i criteri, le modalita' e i livelli allontanamento stabiliti nell'allegato II, sezione II, paragrafo 4tolto: , punto 2), nonche' i residui che soddisfano le condizioni di cui all'allegato II, sezione II, paragrafo 2, punto 5) e possono essere avviati a incenerimento. I residui esenti devono essere gestiti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101~art25 · fonte del testo

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