Art. 25 — Classificazione dei residui (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 23; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis)
Classificazione dei residui (direttiva 2013/59/((Euratom)), articolo 23; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis). La classificazione dei residui e' stabilita nell'allegato VI. Le condizioni di esercizio e i requisiti tecnici minimi che gli impianti devono soddisfare per il conferimento dei residui di cui al comma 1 sono riportati in allegato VI. ((Sono classificati esenti i residui solidi contenenti radionuclidi di origine naturale che soddisfano i criteri, le modalita' e i livelli allontanamento stabiliti nell'allegato II, sezione II, paragrafo 4.)) I residui esenti devono essere gestiti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Testo vigente dal 18 gennaio 2023
