Art. 20 — Campo di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 23; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis e allegato 1-bis)
[1]Campo di applicazione ( ((Direttiva 2013/59/Euratom)), articolo 23; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis e allegato 1-bis).
[2]1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle pratiche nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale determina un livello di esposizione dei lavoratori o degli individui della popolazione che non puo' essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia dal punto di vista dell'ambiente e che si svolgono nell'ambito dei settori industriali di cui all'allegato II, che comportano:
- a)l'uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturale;
- b)la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale.
Testo vigente dal 18 gennaio 2023
