Rinvenimento di materiale radioattivo (direttiva 2013/59 ((Euratom)), articolo 94; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis). Il presente articolo si applica alle situazioni di esposizione esistente di cui all'articolo 198, comma 1, lettera b) ovvero a situazioni di rinvenimento di materiale radioattivo non altrove disciplinato dal presente decreto. Ferme restando le disposizioni degli articoli 45 e 202, ((comma 3)), nel caso in cui l'origine dei materiali radioattivi sia riconducibile a una pratica, i suddetti materiali non sono soggetti al regime autorizzatorio del presente decreto e possono essere allontanati se la concentrazione di attivita' rispetta i valori stabiliti ((nella Tabella I-1A dell'Allegato I)). Nei casi di superamento di tali valori, la medesima condizione ricorre se viene dimostrato il rispetto del criterio di non rilevanza radiologica di cui all'Allegato I. Ferme restando le disposizioni degli articoli 26 e 202, ((comma 3)), nel caso in cui i materiali radioattivi contengano radionuclidi di origine naturale e non sono stati utilizzati per le loro proprieta' radioattive, fissili o fertili, non sono soggetti al regime autorizzatorio del presente decreto e sono allontanati se hanno concentrazioni di attivita' minori o uguali ai valori stabiliti nell'Allegato II ovvero, in caso di superamento di detti valori, sia rispettato il livello di esenzione di dose efficace per l'individuo rappresentativo di cui all'Allegato II. Il soggetto responsabile dell'attivita' all'interno della quale avviene il rinvenimento del materiale radioattivo verifica le condizioni di cui ai commi 2 e 3 avvalendosi dell'esperto di radioprotezione. Negli altri casi di rinvenimento tale onere e' a carico dell'ARPA/APPA per le funzioni tecniche e di valutazione della dose. Il soggetto di cui al comma 4 e' tenuto a comunicare preventivamente al Prefetto e agli organi di vigilanza competenti per territorio l'allontanamento del materiale radioattivo che soddisfa i criteri di cui ai commi 2 e 3. Nei casi in cui il materiale radioattivo che non soddisfa le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e' introdotto nel territorio nazionale da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano, anche appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, il Prefetto adotta, valutate le circostanze del caso e in relazione alle necessita' di tutela della popolazione dai rischi di esposizione e di tutela dell'ambiente, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio del materiale radioattivo o il respingimento dell'intero carico o di parte di esso al soggetto responsabile dell'invio del carico stesso in Italia. Il soggetto estero e' responsabile anche per quanto riguarda gli oneri inerenti il rinvio del materiale radioattivo o del carico medesimo. Il Prefetto, con la collaborazione dell'ISIN, avvisa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede a informare, della restituzione del materiale radioattivo o del carico alla competente autorita' dello Stato responsabile dell'invio.

Testo vigente dal 18 gennaio 2023

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Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2020 al 18 gennaio 2023. 3 parole tolte, 27 parole aggiunte.

aggiunto: Rinvenimento di materiale radioattivo (direttiva 2013/59 Euratom, articolo 94; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis). Il presente articolo si applica alle situazioni di esposizione esistente di cui all'articolo … disciplinato dal presente decreto. Ferme restando le disposizioni degli articoli 45 e 202, comma tolto: 4 aggiunto: 3, nel caso in cui l'origine dei materiali radioattivi sia riconducibile a una pratica, … decreto e possono essere allontanati se la concentrazione di attivita' rispetta i valori stabiliti tolto: nell'Allegato aggiunto: nella Tabella I-1A dell'Allegato I. Nei casi di superamento di tali valori, la medesima condizione ricorre se … di cui all'Allegato I. Ferme restando le disposizioni degli articoli 26 e 202, comma tolto: 4 aggiunto: 3, nel caso in cui i materiali radioattivi contengano radionuclidi di origine naturale e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101~art204 · fonte del testo

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