Art. 149 — Significativi incrementi del rischio di contaminazione dell'ambiente e di esposizione del pubblico. Registrazione e notifica. (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 96; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 100)

[1]Significativi incrementi del rischio di contaminazione dell'ambiente e di esposizione del pubblico. Registrazione e notifica. ( ((Direttiva 2013/59/Euratom)), articolo 96; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 100).

[2]1. Qualora nelle aree all'interno del perimetro di una installazione ove si svolgono le pratiche a cui si applicano le norme del presente decreto, o nel corso di un'operazione di trasporto, si verifichi una contaminazione radioattiva non prevista o, comunque, un evento accidentale che comporta un significativo incremento del rischio di esposizione degli individui della popolazione, l'esercente, ovvero il vettore autorizzato, prende le misure idonee per evitare l'aggravamento del rischio e da' comunicazione dell'evento e delle misure adottate all'autorita' che ha emanato il provvedimento abilitativo. In caso di necessita' l'esercente richiede l'ausilio delle strutture di protezione civile, tramite il prefetto competente per territorio. 2. Se l'evento di cui al comma 1 comporta il rischio di diffusione della contaminazione o comunque di esposizione delle persone all'esterno del perimetro dell'installazione, l'esercente ne da' immediata comunicazione al Prefetto, per l'eventuale attivazione dei piani di emergenza di cui al Titolo XIV, al Comandante dei vigili del fuoco e agli organi del SSN competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, informano l'ISIN. 3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 45, le disposizioni previste ai commi 1 e 2 si applicano anche alle installazioni e alle operazioni di trasporto non soggette alle disposizioni del presente decreto, all'interno o nel corso delle quali l'esercente o il vettore viene a conoscenza di eventi accidentali che coinvolgano materie radioattive, e determinano le medesime situazioni di cui ai richiamati commi 1 e 2. 4. L'esercente adotta un sistema per l'analisi e la registrazione di eventi significativi che hanno comportato o possono comportare esposizioni accidentali o involontarie degli individui della popolazione.

Testo vigente dal 18 gennaio 2023

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Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2020 al 18 gennaio 2023. 34 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Significativi incrementi del rischio di contaminazione dell'ambiente e di esposizione del pubblico. Registrazione e notifica. ( Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 96; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 100).

aggiunto: 1. Qualora nelle aree all'interno del perimetro di una installazione ove si svolgono le … l'esercente richiede l'ausilio delle strutture di protezione civile, tramite il prefetto competente per territorio. aggiunto: 2. Se l'evento di cui al comma 1 comporta il rischio di diffusione della … del SSN competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, informano l'ISIN. aggiunto: 3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 45, le disposizioni previste ai commi 1 e … radioattive, e determinano le medesime situazioni di cui ai richiamati commi 1 e 2aggiunto: . 4. L'esercente adotta un sistema per l'analisi e la registrazione di eventi significativi che hanno comportato o possono comportare esposizioni accidentali o involontarie degli individui della popolazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101~art149 · fonte del testo

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