[1]Obblighi dell'esercente ( ((Direttiva 2013/59/Euratom)), articoli 31, 32, 34 e 35; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 10-ter e 10-quinques).

[2]1. Per le pratiche di cui all'articolo 20, l'esercente, entro il 30 giugno 2022 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica, provvede alla misurazione della concentrazione di attivita' sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall'attivita' lavorativa stessa ai sensi del comma 6. 2. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 29, nel caso in cui i risultati delle misurazioni non siano superiori ai livelli di esenzione in termini di concentrazione di attivita' di cui all'allegato II, l'esercente provvede alla ripetizione delle misure con cadenza triennale e comunque nel caso di significative variazioni del ciclo produttivo o delle caratteristiche radiologiche delle materie in ingresso. L'esercente conserva i risultati delle misurazioni per un periodo di sei anni. 3. Nel caso in cui i risultati delle misurazioni siano superiori ai livelli di esenzione in termini di concentrazione di attivita' di cui all'allegato II, l'esercente, entro sei mesi dal rilascio della relazione tecnica di cui al comma 6, provvede alla valutazione delle dosi efficaci ai lavoratori e all'individuo rappresentativo derivanti dalla pratica. Nel caso in cui dalle valutazioni di dose efficace non risultino superati i livelli di esenzione di cui all'allegato II per i lavoratori e per l'individuo rappresentativo, l'esercente provvede a ripetere le misure di cui al comma 1 con cadenza triennale e comunque ogni volta che si verificano significative variazioni del ciclo produttivo o delle caratteristiche radiologiche dei materiali in ingresso. ((L'esercente trasmette la relazione tecnica di cui al comma 7 con i risultati delle valutazioni di dose efficace all'ISIN, nonche' alle ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell'INL territorialmente competenti e conserva la relativa documentazione per un periodo di 6 anni.)) 4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, quando dalle valutazioni di dose efficace di cui al comma 3 risulta superato il livello di esenzione di dose efficace per i lavoratori o per l'individuo rappresentativo, l'esercente adempie gli obblighi previsti dall'articolo 24, e gli obblighi di cui al Titolo XI nel caso di superamento della dose efficace per i lavoratori ovvero gli obblighi del Titolo XII nel caso di superamento della dose efficace per l'individuo rappresentativo. 5. Nel caso in cui l'esercente, a seguito di attuazione di misure correttive volte alla riduzione delle dosi efficaci per i lavoratori e per l'individuo rappresentativo, dimostri che la dose efficace risulta non superiore al livello di esenzione, lo stesso trasmette ai soggetti di cui all'articolo 24, comma 2, i risultati della nuova valutazione corredata dalla descrizione delle misure correttive adottate ai fini dell'eventuale esenzione della pratica dagli obblighi di cui al comma 4. L'esercente, in tal caso, conserva la relativa documentazione per un periodo di sei anni e attua le previsioni di cui al comma 2. 6. Le misurazioni sono effettuate ((su un numero rappresentativo di campioni dei materiali presenti nel ciclo produttivo e dei residui)) da ((servizi di dosimetria)) riconosciuti ai sensi dell'articolo 155, commi 3 e 4, che rilasciano una relazione tecnica con i risultati delle stesse. Le misurazioni sono effettuate secondo guide tecniche emanate dall'ISIN ai sensi dell'articolo 236 o, in mancanza di queste, secondo norme di buona tecnica nazionali o internazionali. I risultati delle misurazioni sono trasmessi con cadenza semestrale dai suddetti organismi all'apposita sezione della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattivita' ambientale di cui all'articolo 21 secondo le modalita' indicate dall'ISIN. 7. Per gli adempimenti previsti dai commi 3, 4 e 5, l'esercente si avvale dell'esperto di radioprotezione che rilascia una relazione tecnica contenente i risultati delle misurazioni delle concentrazioni effettuate, le valutazioni di dose efficace per i lavoratori e per l'individuo rappresentativo, le eventuali azioni di controllo, le misure correttive volte alla riduzione delle dosi efficaci dei lavoratori e della popolazione, le indicazioni di radioprotezione, nonche' le eventuali misure da adottare ai fini della sorveglianza fisica della radioprotezione. 8. I risultati delle misurazioni e le relazioni tecniche dell'esperto di radioprotezione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Testo vigente dal 18 gennaio 2023

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Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2022 al 18 gennaio 2023. 2 parole tolte, 57 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Obblighi dell'esercente ( Direttiva 2013/59/Euratom, articoli 31, 32, 34 e 35; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 10-ter e 10-quinques).

aggiunto: 1. Per le pratiche di cui all'articolo 20, l'esercente, entro il 30 giugno 2022 … ciclo produttivo e sui residui derivanti dall'attivita' lavorativa stessa ai sensi del comma 6. aggiunto: 2. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 29, nel caso in cui i risultati delle … in ingresso. L'esercente conserva i risultati delle misurazioni per un periodo di sei anni. aggiunto: 3. Nel caso in cui i risultati delle misurazioni siano superiori ai livelli di … tecnica di cui al comma 7 con i risultati delle valutazioni di dose efficace aggiunto: all'ISIN, nonche' alle ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell'INL territorialmente competenti e conserva la relativa documentazione per un periodo di 6 anni. aggiunto: 4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, quando dalle valutazioni di … obblighi del Titolo XII nel caso di superamento della dose efficace per l'individuo rappresentativo. aggiunto: 5. Nel caso in cui l'esercente, a seguito di attuazione di misure correttive volte … un periodo di sei anni e attua le previsioni di cui al comma 2. aggiunto: 6. Le misurazioni sono effettuate tolto: da organismi aggiunto: su un numero rappresentativo di campioni dei materiali presenti nel ciclo produttivo e dei residui da servizi di dosimetria riconosciuti ai sensi dell'articolo 155, commi 3 e 4, che rilasciano una relazione … di sorveglianza della radioattivita' ambientale di cui all'articolo 21 secondo le modalita' indicate dall'ISIN. aggiunto: 7. Per gli adempimenti previsti dai commi 3, 4 e 5, l'esercente si avvale … radioprotezione, nonche' le eventuali misure da adottare ai fini della sorveglianza fisica della radioprotezioneaggiunto: . 8. I risultati delle misurazioni e le relazioni tecniche dell'esperto di radioprotezione costituiscono parte …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101~art22 · fonte del testo

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