Art. 21 — Registrazione dati (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 104)
Registrazione dati ( ((Direttiva 2013/59/Euratom)), articolo 104) Nell'ambito della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattivita' ambientale di cui all'articolo 152, e' istituita una sezione nella quale sono inseriti i dati e le informazioni, comprese le misure di concentrazione di attivita' nei materiali, nei residui e negli effluenti presenti nei cicli produttivi dei settori industriali di cui all'allegato II. L'ISIN, a richiesta, fornisce i dati dell'apposita sezione ai ministeri e agli enti interessati e alle autorita' di vigilanza competenti per territorio. Gli esercenti trasmettono i risultati delle misurazioni di cui all'articolo 22, comma 8, all'ISIN.
Testo vigente dal 18 gennaio 2023
