(( L'esercente che non effettua con le modalita' e scadenze indicate le misurazioni e le valutazioni di cui agli art. 17, commi 1, 1-bis, 2 e 3, e articolo 22, commi 1, 2 e 3, e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00. )) L'esercente che, in violazione dell'articolo 17, comma 3, non si avvale dell'esperto di cui all'articolo 15 o non pone in essere le misure correttive indicate dallo stesso e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00. Nei casi previsti dagli articoli 17, comma 4, e 28, comma 5, ai soggetti che violano le disposizioni richiamate di cui al Titolo XI si applicano le relative sanzioni. Nel caso previsto dall'articolo 22, comma 4, ai soggetti che violano le disposizioni richiamate di cui ai capi XI e XII si applicano le relative sanzioni. Chiunque pone in essere le attivita' di cui all'articolo 23 o all'articolo 26 senza il titolo autorizzativo rispettivamente prescritto oppure in violazione delle prescrizioni in esso contenute e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00. (( L'omissione della notifica prevista dall'articolo 24 e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 5.000.00 ad euro 30.000,00. L'inottemperanza alle prescrizioni date dall'amministrazione competente e' punita con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro 1.500,00 ad euro 5.000,00. )) La violazione del divieto di cui all'articolo 23, comma 9, e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 3000,00 a euro 15.000,00. La violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 6, e' punita con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 100.000,00. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione o la revoca dei provvedimenti autorizzatori e' punita con le pene previste per lo svolgimento dell'attivita' in assenza dei prescritti titoli autorizzatori.

Testo vigente dal 18 gennaio 2023

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2020 al 18 gennaio 2023. 13 parole tolte, 41 parole aggiunte.

L'esercente che non effettua con le modalita' e scadenze indicate le misurazioni aggiunto: e le valutazioni di cui agli tolto: articoli aggiunto: art. 17, commi 1aggiunto: , 1-bis, 2 e 3, e aggiunto: articolo 22, commi 1, 2 e 3, e' punito con l'arresto da uno a … con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00. L'omissione della notifica prevista dall'articolo 24tolto: , nonche' l'inottemperanza aggiunto: e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 5.000.00 ad euro 30.000,00. L'inottemperanza alle prescrizioni date dall'amministrazione competentetolto: , sono punite aggiunto: e' punita con l'arresto da tolto: sei mesi ad un anno aggiunto: uno a tre mesi o con l'ammenda da euro tolto: 5.000 aggiunto: 1.500,00 ad euro tolto: 30 aggiunto: 5.000,00. La violazione del divieto di cui all'articolo 23, comma 9, e' punita con …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101~art205 · fonte del testo

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